AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

URTO FRA VEICOLI

Il decreto del ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 19/5/1975 ha esteso la copertura assicurativa ai danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Pertanto, se in uno spazio condominiale (per es. cortile, rampa di accesso alle autorimesse) si verifica un urto tra veicoli, e nessuno dei due conducenti riesce a dimostrare la responsabilità dell'altro, trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 del Cod. civ., per il quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno riportato dai singoli veicoli. Nel qual caso la rispettiva Compagnia di assicurazione pagherà al proprio assicurato il 50% del danno da questi subito: il Dpr 18/7/2006, n. 254, infatti, in attuazione dell'art. 150 del codice della strada, ha introdotto, a partire dal 1/2/2007, il risarcimento diretto, sia pure limitatamente ai veicoli immatricolati in Italia (per quelli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano è necessario che l'impresa assicuratrice abbia aderito al sistema) e ai danni riportati dal veicolo e alle lesioni di lieve entità riportate dal conducente. La richiesta risarcitoria, per la cui compilazione si può chiedere l'assistenza della stessa Compagnia, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Nei casi, invece, di lesioni gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria, ossia si deve chiedere il risarcimento del danno alla Compagnia presso la quale è assicurato il veicolo che ha dato luogo all'incidente. L'amministratore che abbia omesso di far collocare i dispositivi di sicurezza, tralasciando di dare esecuzione alla delibera assembleare che li aveva introdotti, in caso di urto fra veicoli nell'area condominiale può essere chiamato a rispondere dei danni quanto meno a livello di concorso, ove si dimostri che i conducenti hanno usato la diligenza richiesta dalla situazione.