|   URTO FRA VEICOLI Il decreto del ministero dell'Industria, Commercio 
			e Artigianato del 19/5/1975 ha esteso la copertura assicurativa ai 
			danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. 
			Pertanto, se in uno spazio condominiale (per es. cortile, rampa di 
			accesso alle autorimesse) si verifica un urto tra veicoli, e nessuno 
			dei due conducenti riesce a dimostrare la responsabilità dell'altro, 
			trova applicazione il secondo comma dell'art. 2054 del Cod. civ., 
			per il quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei 
			conducenti abbia concorso a produrre il danno riportato dai singoli 
			veicoli. Nel qual caso la rispettiva Compagnia di assicurazione 
			pagherà al proprio assicurato il 50% del danno da questi subito: il 
			Dpr 18/7/2006, n. 254, infatti, in attuazione dell'art. 150 del 
			codice della strada, ha introdotto, a partire dal 1/2/2007, il 
			risarcimento diretto, sia pure limitatamente ai veicoli 
			immatricolati in Italia (per quelli immatricolati nella Repubblica 
			di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano è necessario 
			che l'impresa assicuratrice abbia aderito al sistema) e ai danni 
			riportati dal veicolo e alle lesioni di lieve entità riportate dal 
			conducente. La richiesta risarcitoria, per la cui compilazione si 
			può chiedere l'assistenza della stessa Compagnia, deve essere 
			inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o 
			con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via 
			telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente 
			esclusa dal contratto di assicurazione), entro 90 giorni in caso di 
			lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 
			30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di 
			denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti 
			coinvolti nel sinistro. Nei casi, invece, di lesioni gravi, 
			gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve 
			seguire la procedura ordinaria, ossia si deve chiedere il 
			risarcimento del danno alla Compagnia presso la quale è assicurato 
			il veicolo che ha dato luogo all'incidente. L'amministratore che 
			abbia omesso di far collocare i dispositivi di sicurezza, 
			tralasciando di dare esecuzione alla delibera assembleare che li 
			aveva introdotti, in caso di urto fra veicoli nell'area condominiale 
			può essere chiamato a rispondere dei danni quanto meno a livello di 
			concorso, ove si dimostri che i conducenti hanno usato la diligenza 
			richiesta dalla situazione.      
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