AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

SERVITU'  


Sia le parti comuni dell'edificio, sia le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini, possono essere interessate, attivamente o passivamente, a quel particolare istituto giuridico che è la servitù: si pensi all'innesto di una canna fumaria sul muro perimetrale, all'attraversamento di un appartamento con una tubazione, al collocamento di un'insegna pubblicitaria su una facciata dell'edificio. Non dà invece luogo a servitù l'installazione di un'antenna televisiva sul tetto o sul lastrico. L'esistenza di una servitù a favore del condominio, e a carico di un'unità immobiliare, deve risultare dagli atti di acquisto delle varie unità immobiliari o da un regolamento contrattuale; pertanto l'originario, unico proprietario, può costituire una servitù solo inserendola nei vari atti di vendita.
 

Affrancamento
L'affrancamento dalla servitù può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno 667 millesimi, come nel caso in cui si tratti di deliberare il pagamento, in favore del Comune, di un corrispettivo a fronte della rinuncia da parte dell'ente alla servitù di passaggio e parcheggio pubblico su un'area condominiale.
 

Aggravio
Il titolare del diritto di servitù non può rendere più gravosa la condizione del fondo sul quale la servitù viene esercitata. Se per raggiungere l'edificio condominiale è stata costituita una servitù di passaggio sulla strada appartenente a un vicino, i condomini non possono parcheggiarvi.
 

Contratto
L'amministratore non può, di sua iniziativa, stipulare un contratto che preveda la costituzione di una servitù a carico del condominio, essendo necessario il consenso di tutti i condomini.
 

Regolamento
La servitù a carico o a favore di una o più unità immobiliari o dell'intero condominio può anche essere prevista dal regolamento; in ogni caso, affinché sia opponibile ai terzi (per esempio, all'acquirente di un'unità immobiliare) deve essere stata trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
 

Spese
Le spese per le opere occorrenti alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo cui la servitù giova, salvo che il titolo o la legge non dispongano altrimenti. Se però le opere giovano anche al fondo sul quale viene esercitata la servitù, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi.