AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

LUCERNARIO


Il lucernario, a differenza dell'abbaino, è un'apertura, dotata di finestra, praticata nel tetto per dare aria e luce al sottostante locale, laddove l'abbai­no comporta anche la costruzione di una sovrastruttura. Il proprietario del sottotetto può aprire lucernari sul tetto per dare aria e luce ai locali sotto­stanti, senza autorizzazione dell'assemblea, trattandosi di facoltà rientran­te nel diritto, previsto dall'articolo 1102, primo comma, del Cod. civ., di apportare alle cose comuni le modifiche necessarie alloro miglior godimento.

È però consigliabile sottoporre il progetto all'approvazione di quest'organo, per evitare possibili contestazio­ni sotto il profilo dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, tanto più che il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune potreb­be essere subordinato all'assenso del condominio.

Quanto alla spesa richiesta da eventuali interventi di manutenzione, se il lucernario è stato realizzato dal proprietario del sottotetto per dare luce e aria ai locali, egli dovrà farsene esclusivo carico. Al contrario, se il manufatto è stato inserito nel tetto al momento della costruzione, è da ritenersi una parte comune e in quanto tale la spesa è a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Il contro-lucernario delle scale privo sia di una funzione di copertura e d'impermeabilizzazione della parte sotto stante di edificio sia di una funzione statica (per la mancanza di un sovrastante piano di calpestio), fa parte integrante non del tetto ma del va­no scale, di cui costituisce una finitura al pari di un controsoffitto.