AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

LOCAZIONE


L'assemblea può concedere in locazione a un condomino o a terzi un locale comune, a maggioranza, solo se non è possibile un'utilizzazione diretta di esso da parte dei condomini, neppure attraverso l'istituzione di turni. In caso contrario è necessaria l'unanimità. L'amministratore può, di sua iniziativa, concedere in locazione un appartamento condominiale, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione attraverso il quale è possibile conseguire la finalità del "miglior godimento delle cose comuni", con l'assemblea che può ratificare questo atto a maggioranza semplice.
L'assemblea, nel concedere in locazione un bene comune, non può preferire un condomino a un altro, se questi offre un canone maggiore; la relativa delibera che non fosse adeguatamente motivata sarebbe nulla per eccesso di potere. Rientra invece fra gli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dall'assemblea deliberare di accantonare temporaneamente i canoni di locazione provenienti da un bene condominiale.
 

Contratto
Il contratto di locazione di un bene comune può essere stipulato da un con¬domino nell'interesse del condominio, perché in mancanza di prova con¬traria i condomini hanno pari poteri di gestione e si presume che ciascuno agisca con il consenso degli altri. Superfluo aggiungere che è opportuno che un'iniziativa del genere venga posta in es¬sere dall'amministratore previamente autorizzato dall'assemblea. Se la du¬rata della locazione supera i nove anni, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, il contratto deve essere approvato da tutti i condomini, co¬me previsto dal quarto comma dell'articolo 1118 del Cod. civ. e va tra¬scritto presso le conservatorie dei registri immobiliari. Nei confronti del conduttore che sia in buona fede, il contratto ultranovennale è valido anche se firmato da un condomino, ma gli altri possono agire nei suoi confronti per il risarcimento degli eventuali danni. Se un contratto di locazione era stato stipulato, nell'interesse del condomi¬nio, da tutti i condomini, alla scadenza sta alla maggioranza decidere se rin¬novare o meno l'accordo.
 

Prelazione
Se il condominio decide di concedere in locazione una parte comune del¬l'edificio, il condomino non ha il diritto di prelazione, a parità di condizioni, rispetto a un estraneo, neppure se le condizioni offerte sono, per il con¬dominio, più favorevoli di quelle offerte dal terzo. L'assemblea, però, deve adeguatamente motivare l'eventuale preferenza accordata al terzo che of¬fra un canone inferiore, pena nullità della delibera per eccesso di potere .