AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

GIARDINO

 

Il Cod. civ. non lo cita tra le parti comuni dell'edificio, per cui la sua appartenenza (condominiale o di proprietà esclusiva di uno o più condomini) va valutata caso per caso, sulla base dei titoli di proprietà. Le norme di carattere generale che regolano l'uso del giardino sono le stesse del Cortile. Vedi anche Alberi.
 

Frazionamento
L'assemblea può deliberare di dividere il giardino fra i condomini, trasferendone a ciascuno di essi una parte in proprietà esclusiva. L'operazione, però, richiede il consenso di tutti, consenso che deve risultare da atto scritto. Occorre inoltre che la ripartizione avvenga senza pregiudizio dell' originario valore del bene, e in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.
 

Locazione a un condomino
Per concedere in locazione a un condomino una parte del giardino condominiale è necessaria l'unanimità (se però l'uso diretto da parte di tutti non è possibile, la delibera è adottabile a maggioranza,. Lo stesso discorso vale per il rinnovo del contratto. Il conduttore non può arrecare al giardino trasformazioni che causino pregiudizio alle altre porzioni del fabbricato, in termini, per esempio, di aerazione, amenità, veduta.
 

Recinzione
Recintare le aree verdi in modo da impedirne il calpestio costituisce un'innovazione diretta a migliorare l'uso di questa parte comune; la relativa delibera richiede pertanto il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno due terzi del valore dell'edificio. Il Tribunale di Bologna, però, con riferimento all'installazione, su un'area condominiale, di una recinzione in rete metallica in sostituzione di una delimitazione costituita da una catena sorretta da paletti, ha stabilito che questo tipo d'intervento non implica alterazione sostanziale o cambiamento dell'originaria destinazione del bene, per cui la relativa delibera può essere adottata con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione). La spesa per il rifacimento o la riparazione dei muri che delimitano i giardini individuali rispetto ai fondi confinanti è a carico esclusivo dei proprietari, a meno che un regolamento contrattuale non li consideri comuni, assimilandoli così ai muri di cinta. In questa seconda ipotesi, come anche stabilito dalla Cassazione la spesa va ripartita fra tutti in base ai millesimi di proprietà.
 

Sottosuolo
Il condomino può, come previsto dal primo comma dell'articolo 1102 del Cod. civ., utilizzare il sottosuolo del giardino condominiale, a condizione di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
 

Spese di manutenzione
I costi richiesti dalla manutenzione del giardino sono suddivisi in base ai millesimi di proprietà, ma è possibile predisporre un'apposita tabella che tenga conto, per esempio, della diversa ubicazione delle unità immobiliari rispetto a questa parte comune. Dalla spesa sono esonerati i proprietari di negozi se, considerata la struttura dell'edificio, non hanno accesso al giardino.
 

Uso esclusivo
Può accadere che una parte del giardino condominiale venga data in uso esclusivo a un condomino (generalmente, si tratta di quello che abita al piano terra). Se non c'è stato un accordo preventivo sulle spese di manutenzione per esempio, quelle occorrenti al taglio dell'erba il condominio può essere chiamato a contribuirvi, tenuto conto del diverso uso che viene fatto dello spazio: godimento diretto da parte dell'utilizzatore, indiretto da parte degli altri condomini, sotto il profilo dell'abbellimento e quindi della valorizzazione dell'edificio. Il condomino cui sia stata concessa in uso perpetuo un' area comune da destinare a giardino privato non può utilizzarla per altri scopi: per esempio, per costruirvi una veranda o per adibirlo a parcheggio. Né può arrecare al giardino trasformazioni che si traducano in un pregiudizio delle utilità che esso è destinato ad apportare alle altre porzioni di fabbricato, in termini, per esempio, di aerazione, amenità, veduta.