AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

CONDOMINIO MINIMO

 

Il condominio minimo, da non confondere con il piccolo condominio (intendendosi per tale quello con meno di cinque condomini e nel quale non è obbligatoria la nomina dell'amministratore), è quello formato da due soli comproprietari.

Anche in questo caso estremo l'assemblea deve essere formalmente convocata per deliberare sui lavori da eseguire. Il principio è co­munque derogabile se vi sono ragioni di particolare urgenza, o se vi è trascuratezza da parte dell'altro condomino.

Naturalmente, si tratta un'assemblea sui generis, cui la stessa Cassazione ritiene applicabili gli articoli 1104, 1105 e 1106 del Cod. civ., che disciplinano la comunione, e non l'articolo 1136, che regola l'assemblea condominiale.

Se uno dei due condomini ha anticipato una spesa nell'interesse comune, come ci si regola? Se l'effettuazione della spesa non era stata deliberata d'accordo con l'altro condomino, ai sensi dell'articolo 1134 del Cod. civ., non si ha diritto al rimborso, a meno che non si tratti di spesa urgente. Sta al condomino che ha effettuato la spesa provare sia che questa era urgente, sia che è stato im­possibilitato ad avvisare tempestivamente l'altro condomino.

Possono sorgere problemi se le quote sono uguali e i condomini non si mettono d'accordo; in questo caso, ciascuno di essi può rivolgersi al Tribunale, che nomina, se lo ritiene opportuno, un amministratore.