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			CANCELLO 
			  
			Apertura  
			È possibile trasformare il sistema di apertura da manuale a 
			elettrico: la relativa delibera può essere adottata con il voto 
			favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in 
			rappresentanza di almeno 500 millesimi. Lo stesso discorso vale nel 
			caso di sostituzione di un cancello ad apertura manuale con altro ad 
			apertura automatizzata, o di un cancello ad ante con uno scorrevole. 
			Lecito suddividere l'originario cancello per ricavarne un passaggio 
			pedonale; a condizione, però, che la trasformazione non ne impedisca 
			l'uso anche a un solo condomino: per esempio, perché proprietario di 
			un'autovettura molto ingombrante.  
  Chiusura  
			La chiusura del cancello di accesso ai posti macchina situati nel 
			sottosuolo dell'edificio non costituisce innovazione, ma va 
			considerata come una regolamentazione dell'uso ordinato della cosa 
			comune, consistente nel non consentire a terzi estranei al 
			condominio l'indiscriminato accesso al sottosuolo. Di conseguenza, 
			può essere deliberata in prima convocazione con il voto favorevole 
			della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in 
			rappresentanza di almeno 500 millesimi, e in seconda convocazione 
			con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, 
			in rappresentanza di almeno 334 millesimi.  
  Installazione
			 
			L'assemblea può deliberare l'installazione di un cancello 
			all'ingresso del cortile. Non si deve però limitare il diritto che i 
			condomini hanno di fruire del cortile: pertanto, deve essere 
			consegnata a ciascuno una copia della chiave o del telecomando. È 
			illegittima, per eccesso di potere, una delibera che prevedesse la 
			consegna della chiave al solo portiere o ad alcuni soltanto dei 
			condomini. Consentito anche installare un cancello per creare un 
			altro accesso alla propria unità immobiliare, a patto, però, di non 
			pregiudicare la statica e il decoro architettonico del fabbricato e 
			di non ledere i diritti degli altri condomini. Alle stesse 
			condizioni, il condomino può mettere in comunicazione uno spazio 
			condominiale con la pubblica via: in entrambi i casi, infatti, si 
			tratta di porre in essere un uso più intenso della cosa comune, come 
			previsto dall'articolo 1102 Cod. civ.. Non costituisce innovazione 
			neppure il ripristino di un cancello inutilizzato da anni. 
  Lucchetto  
			L'amministratore può sostituire il lucchetto del cancello senza 
			autorizzazione dell'assemblea, se la sostituzione è determinata 
			dall'esigenza di salvaguardare i diritti dei condomini sulle cose 
			comuni: per esempio, perché il lucchetto si è rotto o risulta che 
			estranei si sono procurati la chiave.  
  Spese 
			d'installazione  
			La spesa, d'installazione o modifica del sistema di apertura, va 
			ripartita tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, 
			indipendentemente dal numero di autovetture possedute da ciascuno. 
			Se il cancello è posto esclusivamente al servizio delle autorimesse 
			di alcuni condomini, gli altri non sono tenuti a concorrere alle 
			spese di manutenzione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1123 
			del Cod. civ.; questa norma, infatti, stabilisce che, se nel 
			condominio vi sono impianti destinati a servire una parte del 
			fabbricato, le spese di manutenzione sono a carico del gruppo di 
			condomini che ne trae utilità.  
			Se vi sono due cancelli collocati in successione, e, per come sono 
			ubicate le autorimesse, alcuni condomini ne usano uno soltanto, 
			mentre altri sono costretti a usarli entrambi, questi ultimi 
			concorreranno con gli altri alle spese di manutenzione del primo 
			cancello, e dovranno inoltre farsi esclusivo carico anche dei costi 
			relativi al secondo, fatto salvo un diverso accordo al quale abbiano 
			aderito tutti i condomini. 
			  
			
		
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