AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

ANIMALI

 

Cani, gatti e altri animali domestici possono essere tenuti liberamente in casa, a meno che ciò non sia vietato da un regolamento contrattuale. Se, al contrario, il regolamento è soltanto assembleare, la clausola limitativa non vale neppure nei confronti di chi l'ha votata. In ogni caso, anche se il regolamento vieta la detenzione di "animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività", il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini nel divieto: si deve infatti accertare l'effettivo pregiudizio causato dall'animale sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Il detentore dell'animale è comunque tenuto all'osservanza della normativa sulle Immissioni, e deve evitare che gli strepiti disturbino il riposo o le occupazioni delle persone. Il divieto, ove previsto, riguarda sia i proprietari sia gli inquilini.
Gli animali possono essere portati in ascensore, a meno che non vi sia un divieto contenuto nel regolamento o introdotto dall'assemblea (metà più uno degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà, in prima convocazione, un terzo dei condomini e 334 millesimi in seconda).
 

Disturbi
Se gli animali disturbano oltre illecito ci si può rivolgere al giudice, anche con richiesta di provvedimento di urgenza. I disturbi che deve accertare il giudice sono, per esempio, i latrati, gli strepiti, la sporcizia, il pericolo di aggressioni. Per la Cassazione, miagolii, latrati e rumori vari, anche se notturni, devono disturbare un numero rilevante di persone, non solo chi ha presentato il ricorso al giudice; con una successiva decisione pronunciata con riferimento ai latrati di cani, la stessa Cassazione ha però stabilito che ciò che rileva ai fini del reato non è il disturbo effettivo a una pluralità di persone ma la potenzialità diffusiva della fonte rumorosa, al di là, quindi, del numero di persone che risultino concretamente attinte dai rumori molesti. Se l'animale è molesto, dimostrando la circostanza se ne può chiedere l'allontanamento al giudice e con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale. Questo stesso Tribunale ha stabilito che l'esecuzione del provvedimento può essere affidata ai carabinieri o agli agenti della Polizia di Stato.
 

Divieti
Non si possono tenere in casa animali di cui la normativa non consente il possesso. La legge 7/2/1992, n. 150, più volte modificata, vieta la detenzione degli esemplari di mammiferi e rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che, in particolari condizioni ambientali o comportamentali, possono avere effetti mortali o invalidanti per l'uomo. Vietati anche gli animali che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo. Fra questi, elencati nel decreto del ministro per l'Ambiente 19/4/1996, rientrano scimmie, topi, leoni, tigri, pantere, vipere. Chi contravviene al divieto incorre nell'arresto da tre mesi a un anno o nell'ammenda da 7.747 a 77.469 euro. Si può ottenere l'autorizzazione prefettizia alla detenzione di questi animali pericolosi, purché in possesso di idonee strutture di custodia.