AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

MIGLIORIE


Ciascun condomino, come stabilito dall'articolo 1102 del Cod. civ., può apportare alle parti comuni, a proprie spese, le modifiche necessarie per un loro migliore godimento. Non occorre autorizzazione dell'assemblea ma è sempre consigliabile mettere gli altri condomini al corrente delle proprie intenzioni e non farli trovare di fronte al fatto compiuto, per evitare possibili contestazioni. Lo stesso articolo precisa però quali sono i limiti da rispettare: non si può alterare la destinazione della cosa comune e non si deve impedire agli altri condomini di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Il regolamento di condominio contrattuale può impedire qual­siasi tipo di modifica alla cosa comune, anche se non ne viene pregiudicato in modo significativo l'uso da parte degli altri comproprietari.