AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

FONDO COMUNE

 

L'accantonamento di un fondo comune per far fronte a spese più o meno ingenti e impreviste è legittimo, ma solo se deliberato all'unanimità. Il Tribunale di Napoli  inve­ce, ha ritenuto nulla la delibera assembleare con la quale il condominio aveva costituito un fondo, da investire in titoli pubblici, per future spese straordinarie, non determinate né determinabili.

Anche se la costituzione del fondo è consigliabile, per ridurre l'impatto che le spese inattese possono avere sul budget familiare, non è facile rag­giungere l'unanimità. Una possibile soluzione è che alla costituzione del fondo partecipino i soli condomini che l'hanno approvata, versando i rela­tivi importi su un conto separato da quello riservato alla gestione condomi­niale e suddividendo fra i depositanti, in proporzione ai versamenti effet­tuati, sia gli utili (per esempio, gli interessi bancari od obbligazionari) sia le spese di gestione.

La Cassazione ha riconosciuto la legitti­mità di un fondo di riserva deliberato a maggioranza e costituito dai canoni di loca­zione provenienti da alcuni locali condominiali, mentre il Tribunale di Ro­ma ha stabilito che l'assemblea non può chiamare un condomino a partecipare alla costituzione di un fondo avente lo sco­po di fronteggiare la sua morosità e alle spese di una causa avviata a questo titolo nei suoi confronti.