AREA INFORMATIVA - GLOSSARIO CONDOMINIALE

 

CITOFONO

 

Installazione
Installare il citofono in un edificio che ne sia sprovvisto non costituisce innovazione voluttuaria, trattandosi d'impianto che introduce una comodità per i condomini. Questo anche nel caso in cui vi sia un normale servizio di portierato durante le ore diurne.

Per dare il via libera all'installazione è quindi sufficiente il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 334 millesimi in seconda convocazione). Anche la sostituzione dell'impianto non più funzionante non è considerata innovazione e può essere approvata con la stessa maggioranza; non altrettanto dicasi se si tratta di sostituire  il citofono con un videocitofono.
È possibile installare un impianto singolo a propria cura e spese. A condizione di non alterare la destinazione della parte comune sulla quale viene collocato, e sempre che l'intervento non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.
 

Spesa
Il criterio da seguire nella ripartizione fra i condomini della spesa richiesta dall'installazione di un impianto citofonico condominiale è, salvo diverso accordo, quello dettato dall'articolo 1123 del Cod. civ., ossia in base ai millesimi di proprietà.

Il Tribunale di Bologna ha però distinto, nell'ambito di questo tipo d'impianto, parti comuni (per esempio, il quadro esterno e il tratto di cavo fino alla diramazione nelle singole unità immobiliari) e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ritenendo applicabile il criterio dei millesimi di proprietà soltanto alle prime.

Se poi un condomino vuole installare più terminali deve accollarsi la relativa spesa . .